13 dicembre
1946
1947
1948
1963
1970
1995
1999
2000
2001
2005
2008
2009
2010
20 dicembre
Abruzzi
Abruzzi e Molise
Abruzzo
Ancona
Aosta
Assemblea costituente
Augusto Rollandin
Autonomia
Autorità amministrativa indipendente (ordinamento italiano)
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Bari
Basilicata
Bologna
Cagliari
Calabria
Camera dei deputati
Campania
Campobasso
Carta costituzionale
Catanzaro
Catiuscia Marini
Città metropolitana
Città metropolitane
Claudio Burlando
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Commissione per la Costituzione
Comune
Comune italiano
Comuni d'Italia
Conferenza Stato-Regioni
Consiglio dei ministri
Consiglio dei ministri (ordinamento italiano)
Consiglio di Stato (Italia)
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Consiglio regionale
Consiglio superiore della magistratura
Consiglio supremo di difesa
Corpo elettorale
Corte costituzionale della Repubblica italiana
Corte dei conti (ordinamento italiano)
Costituzione della Repubblica Italiana#La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre 2001
Costituzione della Repubblica italiana
Diritto amministrativo
Emilia
Emilia-Romagna
Enrico Rossi
Ente autonomo
Ente locale (ordinamento italiano)
Ente territoriale
Ente territoriale (ordinamento italiano)
Euro
Federalismo fiscale
Firenze
Friuli
Friuli-Venezia Giulia
Garante per la protezione dei dati personali
Gazzetta Ufficiale
Genova
Gian Mario Spacca
Gianni Chiodi
Giunta regionale
Giuseppe Scopelliti
Governo Amato II
Governo Berlusconi II
Governo della Repubblica italiana
Gruppi di regioni italiane
IRAP
IRPEF
ISTAT
Il Popolo della Libertà
Indipendente
Indipendentismo sardo
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
Italia
Italia Centrale
Italia centrale
Italia insulare
Italia meridionale
Italia nord-occidentale
Italia nord-orientale
L'Aquila
1946
1947
1948
1963
1970
1995
1999
2000
2001
2005
2008
2009
2010
20 dicembre
Abruzzi
Abruzzi e Molise
Abruzzo
Ancona
Aosta
Assemblea costituente
Augusto Rollandin
Autonomia
Autorità amministrativa indipendente (ordinamento italiano)
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Bari
Basilicata
Bologna
Cagliari
Calabria
Camera dei deputati
Campania
Campobasso
Carta costituzionale
Catanzaro
Catiuscia Marini
Città metropolitana
Città metropolitane
Claudio Burlando
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Commissione per la Costituzione
Comune
Comune italiano
Comuni d'Italia
Conferenza Stato-Regioni
Consiglio dei ministri
Consiglio dei ministri (ordinamento italiano)
Consiglio di Stato (Italia)
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Consiglio regionale
Consiglio superiore della magistratura
Consiglio supremo di difesa
Corpo elettorale
Corte costituzionale della Repubblica italiana
Corte dei conti (ordinamento italiano)
Costituzione della Repubblica Italiana#La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre 2001
Costituzione della Repubblica italiana
Diritto amministrativo
Emilia
Emilia-Romagna
Enrico Rossi
Ente autonomo
Ente locale (ordinamento italiano)
Ente territoriale
Ente territoriale (ordinamento italiano)
Euro
Federalismo fiscale
Firenze
Friuli
Friuli-Venezia Giulia
Garante per la protezione dei dati personali
Gazzetta Ufficiale
Genova
Gian Mario Spacca
Gianni Chiodi
Giunta regionale
Giuseppe Scopelliti
Governo Amato II
Governo Berlusconi II
Governo della Repubblica italiana
Gruppi di regioni italiane
IRAP
IRPEF
ISTAT
Il Popolo della Libertà
Indipendente
Indipendentismo sardo
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
Italia
Italia Centrale
Italia centrale
Italia insulare
Italia meridionale
Italia nord-occidentale
Italia nord-orientale
L'Aquila
Italia suddivisa per regioni
Istituzioni in Italia
Sistema politico della Repubblica Italiana
Costituzione
Organi costituzionali
Corpo elettorale
Presidente della Repubblica
Parlamento
Camera dei deputati (presidente)
Senato della Repubblica (presidente)
regolamenti parlamentari
Governo
Consiglio dei ministri (presidente e presidenza)
Ministri
Corte costituzionale
Organi di rilievo costituzionale
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Consiglio di Stato
Corte dei conti
Consiglio supremo di difesa
Consiglio superiore della magistratura
Autorità indipendenti
Consob
ISVAP
CGS
Antitrust, AGCM
Covip
AEEG
Garante per la protezione dei dati personali
CiVIT
Agcom
AVCP
Pubblica amministrazione
Enti pubblici
Enti locali
Enti territoriali
Regioni
Città metropolitane
Province
Comuni
Politica estera
Unione europea
Organizzazione delle Nazioni Unite
Ordine delle cariche della Repubblica Italiana
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Le Regioni sono, assieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana.
Ogni regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana, come stabilito dall'art. 114, II comma della carta costituzionale.
Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131 Cost., sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno statuto speciale di autonomia ed una di queste (Trentino-Alto Adige/Südtirol), è costituita dalle uniche due province autonome, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell'ordinamento italiano (Trento e Bolzano). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'art. 116, come modificato nel 2001.
Indice
1 Le regioni nell'Assemblea Costituente
2 Caratteristiche
3 Tipologie
3.1 Regioni a statuto ordinario
3.2 Regioni a statuto speciale
3.3 Province autonome
4 Organi
5 Autonomia della regione
5.1 Autonomia statutaria
5.2 Autonomia legislativa
5.3 Autonomia regolamentare
5.4 Autonomia amministrativa
5.5 Autonomia finanziaria
6 Controlli
6.1 Statali
6.2 Regionali
7 Suddivisione
8 Dati politici
9 Dati demografici e geografici
10 Dati economici
11 Note
12 Voci correlate
13 Altri progetti
14 Collegamenti esterni
modifica Le regioni nell'Assemblea Costituente
Il 13 dicembre 1947 nella seduta pomeridiana della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione, il presidente Mauro Gennari legge il testo definitivo dell’articolo 22: Le Regioni sono: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia-Giulia, Liguria, Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Salento, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, ma il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 recitava: Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Quindi dalla bozza scompaiono il Salento e l'Emilia Lunense (Lunezia); la Lucania viene rinominata Basilicata; il Friuli e la Venezia Giulia vengono accorpati, così come Abruzzo e Molise. Solo nel 1963 il Molise otterrà l'autonomia.
modifica Caratteristiche
Per approfondire, vedi la voce Simboli delle regioni d'Italia.
La regione, nell'ordinamento giuridico italiano è:
un ente di rilievo costituzionale, cioè previsto come necessario dalla costituzione;
un ente autonomo, visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti;
un ente autarchico, dato che opera in regime di diritto amministrativo e dispone di potestà pubbliche;
un ente ad appartenenza necessaria, dato che tutti i cittadini residenti ne fanno parte.
Tutte le regioni posseggono stemma e gonfalone ufficiale.
modifica Tipologie
In base allo statuto, che è per le regioni quello che è per lo stato la sua costituzione, è possibile distinguere due grandi categorie:
regioni a statuto ordinario;
regioni a statuto speciale
modifica Regioni a statuto ordinario
Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
L'autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dalla riforma costituzionale del 2001, approvata sotto il governo Amato II e confermata dal voto popolare durante il governo Berlusconi II.
Tuttavia l'autonomia finanziaria, il cosiddetto federalismo fiscale, pure prevista dall'art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale. Le regioni dispongono comunque dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), di un'addizionale regionale all'IRPEF, di una compartecipazione all'IVA e di altri tributi minori.
Le regioni a statuto ordinario furono istituite soltanto nel 1970.
modifica Regioni a statuto speciale
Per approfondire, vedi la voce regione a statuto speciale.
Cinque regioni sono a statuto speciale, approvato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale, come previsto dall'art. 116 della Costituzione.
Lo statuto speciale garantisce una particolare forma di autonomia, ciò è tangibile nell'autonomia impositiva. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige il 90%, la Sicilia il 100% delle imposte. Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento principalmente con le proprie risorse, mentre nelle regioni a statuto ordinario le spese sono principalmente a carico dello stato.
Di conseguenza la regione Trentino-Alto Adige (1.000.000 di abitanti) dispone di un budget che corrisponde a quello della Regione del Veneto, con 4,8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni di diritto speciale, come permesso dalla Costituzione.
Per approfondire, vedi le voci Questioni dei confini regionali e Questione dei comuni lombardi e veneti al confine con il Trentino-Alto Adige.
La prima regione ad essere istituita fu nel 1946 la Sicilia, con Regio decreto, prima del referendum sulla Repubblica. Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1948: la Sardegna, date le forti spinte autonomistiche, se non indipendentistiche come in Sicilia, la Valle d'Aosta per proteggere la minoranza francofona, il Trentino-Alto Adige, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell’Accordo di Parigi.
Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
Nel 1972 entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che trasferì la maggior parte dei poteri regionali alle due province.
modifica Province autonome
La regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano (art 116, II Cost.). Tali province sono dotate di poteri (anche legislativi) corrispondenti a quelli di una regione. Taluno parla di province a statuto speciale.
La regione Trentino-Alto Adige è stata ampiamente esautorata. La Presidenza viene assunta a turno dai presidenti delle province di Trento e Bolzano. Anche il ruolo di Trento come capoluogo è stato ridimensionato, dal momento che la Giunta e il Consiglio si riuniscono anche a Bolzano.
modifica Organi
Per approfondire, vedi la voce Legge Tatarella.
Gli organi della regione sono indicati dall'art. 121 della Costituzione e sono:
il consiglio regionale;
la giunta regionale;
il presidente della giunta regionale.
La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (anche detto presidente della regione) che dal 2000 viene eletto direttamente, a meno che lo statuto regionale non preveda l’elezione da parte del Consiglio regionale. Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più presto nuove elezioni. Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di parlamento regionale e i suoi membri, che si possono fregiare del titolo di onorevoli, sono detti deputati e non consiglieri. Il consiglio esercita il potere legislativo per le materie che la Costituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.
Le funzioni amministrative sono attribuite alla giunta regionale, formata dagli assessori oltre che dal presidente della regione.
Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.
modifica Autonomia della regione
Le autonomie riconosciute alla regione e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono:
autonomia statutaria;
autonomia legislativa;
autonomia regolamentare;
autonomia amministrativa;
autonomia finanziaria.
modifica Autonomia statutaria
Per approfondire, vedi la voce statuto regionale.
Le sole regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Le regioni a statuto speciale sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato. Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Solo per la regione Trentino-Alto Adige la forma di governo continua a essere disciplinata dallo statuto regionale.
modifica Autonomia legislativa
Per approfondire, vedi la voce potestà legislativa.
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.
La competenza a legiferare può essere:
esclusiva dello Stato;
concorrente (statale e regionale);
residuale delle regioni (interpretata come esclusiva).
modifica Autonomia regolamentare
L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma.
La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata.
La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza 313/2003, ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell'ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l'organo che in concreto svolge la funzione regolamentare.
Il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all'art. 117 comma 6 della Costituzione.
modifica Autonomia amministrativa
L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'art. 118 della Costituzione.
L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
La regione, tramite legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane.
Prima della modifica costituzionale ad opera della legge 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V).
Inoltre
lo Stato poteva delegare funzione amministrative alle regioni in materie di propria competenza legislativa
lo Stato poteva attribuire direttamente funzioni agli enti locali, qualora si trattasse di funzioni di interesse strettamente locale
lo Stato poteva trattenere funzioni presso di sé, qualora si ravvisasse un interesse nazionale
le regioni avrebbero dovuto utilizzare le proprie funzioni amministrative tramite comuni e province utilizzando lo strumento della delega e dell'avvalimento.
modifica Autonomia finanziaria
L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione. Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario).
La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.
La regione ha un proprio patrimonio.
Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
Per disposizione dell'art. 120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.
modifica Controlli
modifica Statali
La legge cost. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti commissari del governo. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.
Quanto al controllo sugli organi regionali, l'art. 120 II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»
L'art. 126 stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.
Passando poi alla legislazione regionale, l'art. 127 della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»
Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l'art. 123 della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".
modifica Regionali
La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art.127 Cost.).
La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.
modifica Suddivisione
Ad eccezione della Valle d'Aosta, le regioni sono ripartite in province (attualmente sono 110).
Il livello inferiore della suddivisione amministrativa è il comune.
Le città metropolitane, dotate di competenze comunali, seppure previste a livello costituzionale, non sono ancora state istituite.
modifica Dati politici
Tranne in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, in tutte le regioni si vota secondo la Legge Tatarella o sue modificazioni, con elezione diretta del Presidente.
Ad oggi undici regioni sono governate dal centrodestra (in Sicilia il Presidente è espresso dal Movimento per le Autonomia, nelle restanti da Il Popolo della Libertà e dalla Lega Nord). Otto regioni sono governate dal centrosinistra (alla guida del Trentino-Alto Adige si alternano Luis Durnwalder, della Südtiroler Volkspartei, e Lorenzo Dellai, dell'Unione per il Trentino, entrambi in una coalizione di centrosinistra; in Puglia governa un Presidente di Sinistra Ecologia Libertà; nelle restanti regioni governa il PD), mentre invece in Valle d'Aosta governa una coalizione autonomista.
Regione
Capoluogo
Presidente
Anno di
insediamento
Partito politico
del Presidente
Valle d'Aosta*
Aosta
Augusto Rollandin
2008
Union Valdôtaine
Piemonte
Torino
Roberto Cota
2010
Lega Nord
Liguria
Genova
Claudio Burlando
2005
Partito Democratico
Lombardia
Milano
Roberto Formigoni
1995
Il Popolo della Libertà
Trentino-Alto Adige*
Trento
Luis Durnwalder
2009
Südtiroler Volkspartei
Veneto
Venezia
Luca Zaia
2010
Lega Nord
Friuli-Venezia Giulia*
Trieste
Renzo Tondo
2008
Il Popolo della Libertà
Emilia-Romagna
Bologna
Vasco Errani
1999
Partito Democratico
Toscana
Firenze
Enrico Rossi
2010
Partito Democratico
Marche
Ancona
Gian Mario Spacca
2010
Partito Democratico
Umbria
Perugia
Catiuscia Marini
2010
Partito Democratico
Lazio
Roma
Renata Polverini
2010
Indipendente (vicina al Popolo della Libertà)
Abruzzo
L'Aquila
Gianni Chiodi
2008
Il Popolo della Libertà
Molise
Campobasso
Michele Iorio
2001
Il Popolo della Libertà
Campania
Napoli
Stefano Caldoro
2010
Il Popolo della Libertà
Basilicata
Potenza
Vito de Filippo
2005
Partito Democratico
Puglia
Bari
Nichi Vendola
2005
Sinistra Ecologia Libertà
Calabria
Catanzaro
Giuseppe Scopelliti
2010
Il Popolo della Libertà
Sicilia*
Palermo
Raffaele Lombardo
2008
Movimento per le Autonomie
Sardegna*
Cagliari
Ugo Cappellacci
2009
Il Popolo della Libertà
Colore politico dei presidenti delle regioni italiane.
██ Il Popolo della Libertà
██ Partito Democratico
██ Lega Nord
██ Movimento per le Autonomie
██ Sinistra Ecologia Libertà
██ Südtiroler Volkspartei
██ Union Valdôtaine
modifica Dati demografici e geografici
Di seguito si riporta una tabella contenente popolazione[1], superficie, densità abitativa, capoluogo, numero di comuni e province delle 20 regioni italiane.
Regione
Capoluogo
Popolazione (ab.)
Superficie (km²)
Densità (ab./km²)
Province
Comuni
Lombardia
Milano
9.917.714
23.863
415,61
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.
1.544
Campania
Napoli
5.834.228
18.597
429,29
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.
551
Lazio
Roma
5.728.688
17.236
332,37
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
378
Sicilia[2]
Palermo
5.051.075
25.711
196,46
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
390
Veneto
Venezia
4.937.854
18.399
268,38
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
581
Piemonte
Torino
4.457.335
25.402
175,47
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli.
1.206
Emilia-Romagna[3]
Bologna
4.432.418
22.446
197,47
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
348
Puglia
Bari
4.091.259
19.358
211,35
Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto.
258
Toscana
Firenze
3.749.813
22.994
163,08
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
287
Calabria
Catanzaro
2.011.395
15.081
133,37
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.
409
Sardegna[4]
Cagliari
1.675.411
24.090
69,55
Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari.
377
Liguria
Genova
1.616.788
5.422
298,19
Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
235
Marche[3]
Ancona
1.565.335
9.366
167,13
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
239
Abruzzo
L'Aquila
1.342.366
10.763
124,72
Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
305
Friuli-Venezia Giulia
Trieste
1.235.808
7.858
157,27
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.
218
Trentino-Alto Adige[5]
Trento
1.037.114
13.607
76,22
Bolzano, Trento.
333
Umbria
Perugia
906.486
8.456
107,20
Perugia, Terni.
92
Basilicata
Potenza
587.517
9.995
58,78
Matera, Potenza.
131
Molise
Campobasso
319.780
4.438
72,05
Campobasso, Isernia.
136
Valle d'Aosta
Aosta
128.230
3.263
39,30
nessuna[6]
74
TOTALE ITALIA
60.626.442
301.338
201,19
8.092
modifica Dati economici
Fonte: ISTAT, riferimento all'anno 2009[7], dati in milioni di euro per il PIL, in euro per il PIL pro capite a parità di potere d'acquisto
Regione o macroregione
PIL totale
PIL Pro Capite
Piemonte
96.358,6
21.672
Valle d'Aosta
3.421,1
26.756
Liguria
34.019,7
21.052
Lombardia
248.119,8
25.251
Nord-Ovest
381.906,8
23.845
Alto Adige
13.677,7
27.169
Trentino
12.750,1
24.294
Trentino-Alto Adige
26.427,3
25.701
Veneto
113.904,6
23.187
Friuli-Venezia Giulia
27.358,2
22.169
Emilia-Romagna
106.791,9
24.396
Nord-Est
274.492,1
23.761
Marche
32.321,8
20.487
Toscana
82.309,0
22.066
Umbria
16.643,8
18.477
Lazio
135.256,8
23.805
Centro
266.500,9
22.413
Abruzzo
21.838,7
16.311
Molise
5.107,0
15.948
Campania
74.415,8
12.776
Puglia
54.044,0
13.233
Basilicata
8.612,3
14.625
Calabria
26.480,9
13.179
Sicilia
68.741,0
13.631
Sardegna
26.582,8
15.895
Sud
285.825,0
13.688
Italia
1.208.724.8
20.043
modifica Note
^ Bilancio demografico mensile aggiornato al 31-12-2010 (DATI ISTAT)
^ Le nove circoscrizioni provinciali della Sicilia sono state soppresse dallo Statuto regionale e tecnicamente sostituite con L.R. n. 9/1986 da un pari numero di "Province regionali" formate come liberi consorzi comunali
^ a b Nel corso del 2009 sette comuni marchigiani sono stati aggregati all'Emilia-Romagna, determinando un'importante variazione territoriale e demografica.
^ Le quattro nuove province sarde di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio non avranno necessariamente uffici statali provinciali (Prefettura-UTG, Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Questura etc.) in quanto la loro istituzione è facoltativa, ma sono sede degli organi provinciali e di uffici regionali decentrati
^ e province autonome di Bolzano e Trento hanno competenze di tipo provinciale, regionale e statale, e vengono usualmente trattate come vere e proprie regioni, partecipano, infatti, alla Conferenza Stato-Regioni
^ Per la Valle d'Aosta le competenze provinciali vengono espletate dalla regione, per cui non esiste l'Amministrazione Provinciale
^ [1]
modifica Voci correlate
Comune italiano
Conferenza stato-regioni
Costituzione della Repubblica italiana/Art.114 e Art.131 su Wikisource
Gruppi di regioni italiane
Italia nord-occidentale
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Polizia regionale
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